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RIFORMA NORMATIVA AUTOTRASPORTO - TEMPI DI ATTESA AL CARICO E SCARICO e SISTEMA SANZIONATORIO
20/05/2025
Il Consiglio dei Ministri di lunedì 19 maggio 2025 ha approvato il Decreto Legge Infrastrutture che dispone alcuni provvedimenti per l’Autotrasporto merci (vedi Art. 4 del testo del Decreto Scarica QUI).
Ricordiamo che per sua natura il Decreto Legge adottato dal Governo ha forza di Legge ma per non perdere efficacia, deve essere convertito in legge dal Parlamento entro un termine di 60 giorni. Il Parlamento può modificare il decreto-legge durante il procedimento di conversione. Se il decreto-legge non viene convertito in legge entro il termine stabilito, perde ogni effetto sin dall'inizio.
Riportiamo di seguito una sintesi degli elementi di maggiore interesse per Autotrasporto:
- TEMPI DI ATTESA AL CARICO E ALLO SCARICO – Valore indennizzo 100 euro. Tempo Franchigia ridotto a 1,5 ore.
Il Decreto riduce il limite di franchigia dalle attuali due ore a novanta minuti (1,5,ore).
Inoltre è previsto che il committente e destinatario della merce devono fornire al vettore indicazioni su luogo e ora di svolgimento delle operazioni di carico e scarico e sulle modalità per accedere a tale luogo, ma se tali indicazioni non vengono fornite il vettore può dimostrare l’orario di arrivo al carico, vale a dire il momento da cui scatta l’inizio della franchigia, tramite le risultanze del proprio sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo oppure con quelle del tachigrafo intelligente di seconda generazione.
Viene aggiornato anche il Valore dell’indennizzo orario per l’attesa che il Committente e il Caricatore sono tenuti in solido a corrispondere per il superamento del tempo di attesa in franchigia (1,5 ore): diventa 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo.
Nel decreto viene inoltre chiarito che l’importo di 100 euro vale per il 2025, mentre in seguito sarà rivalutato in modo automatico ogni anno facendo riferimento all’indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
L’indennizzo va richiesto entro 1 anno dalla maturazione, perché oltre questo tempo scatta la prescrizione, seppure rimane valida la possibilità di presentare domanda di ingiunzione.
Il diritto a ottenere l’indennizzo rimane garantito anche se il tempo effettivamente atteso vada a superare i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico indicati nel contratto di trasporto.
Infine, se anche il carico e lo scarico possono avvenire in assenza dell’autista, il decreto precisa che, viste le responsabilità di cui si addossa e le sanzioni che eventualmente rischia, il conducente può richiedere di visionare la regolarità di tutte le operazioni e in particolare della sistemazione della merce sui veicoli.
- TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE DI TRASPORTO: L’Antitrust viene incaricato di Sanzionare il mancato rispetto dei termini
La novità normativa introdotta sta nel fatto che, nei casi di mancato pagamento nei termini delle Fatture di Trasporto, ad adottare le sanzioni sarà l’Autorità garante della concorrenza, sia d’ufficio sia su segnalazione del creditore o del Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori.
Una importante novità per la quale Trasportounito aveva incentrato le maggiori richieste di riforma su tutta la regolamentazione del trasporto.
Ricordiamo che l’attuale normativa sui Tempi di Pagamento delle Fatture di Servizi di Trasporto prevede che Il termine di pagamento non può superare i 60 giorni che decorrono dalla data di emissioni della fattura. Il committente che non rispetta i termini è tenuto a pagare gli interessi di mora.
L’attuale normativa dice anche che ove il Committente ritardi oltre i 90 giorni è soggetto anche alle sanzioni pecuniarie pari al 10% dell’importo e comunque non inferiori a 1.000 euro.
La vecchia norma non ha mai funzionato in quanto prevedeva che le violazioni per il superamento dei tempi di pagamento erano constatate «dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese». Anche se poi il ministero delle Infrastrutture ha chiarito come, su segnalazione di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, a comminare le sanzioni amministrative dovessero essere gli uffici della motorizzazione civile competenti per territorio.