STATUTO

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Estratto in sintesi dello Statuto Sociale di TRASPORTOUNITO SERVICE, costituita in data 16 Novembre 2009.

Oggetto sociale

1. La società consortile ha scopo consortile e mutualistico ed è gestita secondo i criteri del’obiettiva economicità.

2. La società consortile si propone di svolgere e sviluppare come oggetto sociale, tutte le attività ed iniziative più idonee ed adeguate per contribuire la crescita, sviluppo e qualificazione professionale delle imprese consorziate, nonché alla ottimizzazione e razionalizzazione delle attività per raggiungere i più elevati livelli di efficacia ed efficienza, sia organizzativa, sia economica.

Per il raggiungimento dell’oggetto sociale il consorzio potrà:

A. Effettuare attività di autotrasporto di merci per conto terzi, mediante l’acquisizione di commesse di trasporto per qualsiasi tipo di merce e per qualsivoglia modalità di trasporto.

L’ acquisizione, gestione ed esecuzione dei servizi di trasporto potrà essere gestita direttamente o distribuita alle imprese socie, aventi in disponibilità i necessari mezzi e automezzi, in modo equo e secondo le disponibilità dei soci;

B. Svolgere attività logistiche ed intermodali, a livello nazionale ed internazionale, mediante l’acquisizione diretta di strumenti e mezzi o per mezzo di accordi commerciali, sia per enti pubblici che soggetti privati, sia per conto proprio che per il diritto coinvolgimento dei soci, sia per il trasporto delle merci che per il trasporto dei viaggiatori;

C. Effettuare attività di trasporto viaggiatori mediante l’ acquisizione diretta o indiretta di commesse di trasporto, con tutti i mezzi disponibili delle imprese socie: autobus, filobus, autovetture, natanti di qualsiasi dimensione, aeromobili, treni, sia per il trasporto individuale che collettivo. Generalmente il consorzio organizza i servizi ed affida alle imprese socie l’esecuzione materiale degli stessi;

D. Realizzareacquisti cumulativi da ripartire tra i soci, quali, a titolo esemplificativo: mezzi e automezzi, carburanti, lubrificanti, pneumatici, ricambi, revisioni, assicurazioni, pedaggi infrastrutturali e di qualsiasi altro bene strumentale e di servizi, utili al funzionamento dell’ attività dell’ impresa dei soci;

E. Stipulare convenzioni con enti pubblici e soggetti privati per favorire l’ accesso al credito, l’ utilizzo di servizi collettivi, la commercializzazione di prodotti tecnici e tecnologici;

F. Provvedere all’acquistoper se e /o per le consorziate di strumenti e mezzi di ogni genere utili, strumentali ed accessori per il perseguimento degli scopi sociali, ivi compresi uffici, aree attrezzate, impianti, attrezzature, programmi informatici, macchine e materiali connessi all’ attività;

G. Concedere, nell’ interesse dei soci, avalli, fidejussioni anche a favore di enti, istituti bancari, persone fisiche e giuridiche;

H. Assumere ed eseguire tutte le attività preliminari, complementari e collegate a quelle sopraindicate, ivi compresi gli accreditamenti, le autorizzazioni e le eventuali iscrizioni negli elenchi dei fornitori presso ministeri, autorità designate, uffici e dipartimenti nazionali e comunitari, gli enti pubblici e privati sia in Italia che all’ estero.La società consortile può instaurare, unitamente all’associazione promuovente TRASPORTOUNITO, anche rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri enti e società sia pubbliche che private con consorzi o associazioni di imprese, che hanno per oggetto attività analogheo affini a quelle della società consortile. Per il perseguimento degli scopi anzidetti la società consortile può accreditarsi presso tutte le istituzioni, ministeri ed enti interessati, ottenere autorizzazioni e riconoscimenti, acquisire direttamente commesse sia da privati che da enti pubblici, rispondere a gare di appalto, sottoscrivere contratti per conto dei propri associati ed esercitare in proprio tutte le attività finalizzate a raggiungere risultati comuni per le associate, per tutte le organizzazioni aderenti al’ associazione di TRASPORTOUNITO FIAP ed alle sue collegate, e per tutte le imprese che aderiscono a tale sistema associativo. Attività strumentali, accessorie e connesse per il raggiungimento dei suoi scopi la società consortile potrà, tra l’altro:

A) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’ esclusione di altri, l’ assunzione dimutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto di proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di enti pubblici o privati, che siano ritenute opportune ed utili, per il raggiungimento degli scopi sociali;

B) Amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria , locatrice, comodataria o comunque posseduti;

C) Attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della società consortile medesima; potrà inoltre, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

D) Partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi sociali;

E) Svolgere in via strumentale e non prevalente tutte le attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse. Il tutto nei limiti di legge.

Poteri

               Poteri da statuto o da patti sociali

  1. Il consiglio di amministrazione è l’organo di gestione della società consortile e, come tale, è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il consiglio di amministrazione può delegare alcune delle proprie funzioni, a uno dei consiglieri o al direttore. Al consiglio di amministrazione spetta il compito di dare esecuzione alle decisioni dell’ assemblea, a titolo indicativo, di deliberare:
  2.  A. Sulla esecuzione delle deliberazioni dell’ assemblea;

B. Sulla nomina del Presidente e del vice Presidente e dei vice- Presidenti;

C. Sull’ammissione di nuovi soci;

D. Sul recesso ed esclusione dei soci;

E. Sull’ ammontare dei contributi ordinati ed integrativi e sulle eventuali tasse di accesso;

F. Sui controlli e sulle ispezioni da eseguire sulle attività dei soci;

G. Sulla irrogazione di sanzioni;

H. Sulla nomina dei direttori, loro poteri, attribuzioni e remunerazione, da sottoporre alla ratifica dell’assemblea;

I. Sull’ assunzione e sull’inquadramento dei dipendenti della società consortile, loro retribuzione e licenziamento;

J. Sulla definizione delle zone soci e la loro regolamentazione;

K. Sulla nomina di esperti e legali, per consulenza o assistenza nel caso di controversie legali;

L. Sulla partecipazione ad altre società o consorzi che abbiano scopi e finalità affini o accessori;

M. Sulla partecipazione a gare di appalto, licitazioni e trattative pubbliche o private;

N. Sulle prestazioni di garanzia reali, a favore di terzi in genere, per le obbligazioni assunte dalla società consortile e la stipula di atti e contratti di notevole importanza;

O. Su tutte le materie rimesse alla sua competenza dalla legge e su quelle che, per il presente statuto, non sono riservate all’ assemblea o al presidente.

              2.   Il consiglio di amministrazione, inoltre:

P. Redige i bilanci consuntivi e preventivi della società consortile;

Q. Predispone uno o più regolamenti interni alla società consortile;

R. Propone all’ assemblea le eventuali modifiche da apportare allo statuto;

S. Provvede alla iscrizione ed alle forme di pubblicità prescritte dalle norme di legge, degli atti della società consortile.

3 .  Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di gestione della società consortile, con facoltà di stipulare gli atti e i contratti di ogni genere, inerenti all’attività sociale e compiere le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie  che risultano necessarie e/o utili, per la società consortile ivi compreso:

 - La stipula di mutui e finanziamenti;

- Le deliberazioni di concessione di avalli e fidejussioni a enti pubblici e privati, società, consorzi e cooperative;

 - L’ acquisto o alienazione di beni immobili;

 - La decadenza dalla carica dei consiglieri che non partecipano, senza giustificato motivo, a quattro sedute consecutive del Consiglio di amministrazione;

- La sostituzione dei consiglieri dimissionari o esonerati con le modalità previste dall’ art. 2386 C. C..

Il consiglio di amministrazione può delegare talune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega, ai sensi dell’ art. 2381 C. C..

Il Presidente

  1.  Il Presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i suoi membri.

Per la nomina è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione. Il Presidente:

A. Ha la rappresentanza legale giudiziale della società consortile e ne sottoscrive gli atti, premettendo la ragione sociale;

B. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società consortile, dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e, in ogni grado, del giudizio;

 C.  E’ autorizzato a riscuotere qualunque pagamento, rilasciando quietanze liberatorie delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque ( pubbliche amministrazioni o privati ), versate alla società consortile;

D. Presiede l’ assemblea ed il Consiglio di amministrazione;

E. Dispone la esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi collegiali della società ed adempie agli incarichi conferitigli dall’ assemblea e dal Consiglio di amministrazione;

F. Controlla che le attività degli organi consortili e dei consorziati vengano svolte nell’interesse della società consortile;

G. Vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri della società consortile;

2.   Il Presidente, previa delibera del Consiglio di amministrazione, può delegare talune delle proprie funzioni al vice presidente, o ad altro membro del Consiglio, nonché, con speciale procura a termine e revocabile, ai direttori o ad impiegati della società consortile.