LIBERALIZZAZIONE MERCATO AUTOTRASPORTO - LIBERA IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI

17/05/2022


il MIMS ha emesso una Circolare il 13 maggio (CLICCA QUI per il testo) con cui ha precisato le novità normative relative ai requisiti per l’accesso alla professione di Autotrasporto (anche per chi già esercita) e alla liberalizzazione del mercato dell’autotrasporto.

LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO: AZIENDE NUOVE E VECCHIE POSSONO IMMATRICOLARE VEICOLI DI QUALSIASI MASSA E CATEGORIA EURO (con i requisiti di iscrizione all’Albo adeguati).

Le Aziende che vogliono effettuare traporto merci devono “solo” possedere i 4 requisiti di iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori (onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento).

Non esistono più licenze né obblighi di accesso al mercato con 80 tonn. di veicoli euro 5 ecc..  

Ribadiamo quindi che per quanto riguarda i veicoli, sia le imprese nuove che quelle vecchie già iscritte all’Albo degli Autotrasportatori possono liberamente immatricolare automezzi di qualsiasi massa e categoria Euro (Esagerando il concetto un autotrasportatore iscritto all’Albo può immatricolare anche un veicolo euro zero e tra l’altro anche con veicoli a noleggio (registrati all’agenzia entrate per mimimo 6 mesi).

OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLO STABILIMENTO PER TUTTE LE AZIENDE GIA’ IN ESERCIZIO (AL MOMENTO DEL RINNOVO ANNUALE DELLA CAPACITA’ FINANZIARIA E COMUNQUE ENTRO 1 ANNO).

Per le imprese già operative alla data del 17 aprile 2022, la dimostrazione del requisito di Stabilimento deve essere aggiornata con la presentazione alla UMC Territoriale della dichiarazione sostitutiva di notorietà (CLICCA QUI per il modulo allegato n. 2 alla circolare) in occasione della dimostrazione annuale del requisito di capacità finanziaria e comunque entro il 13 maggio 2023;

OBBLIGO DI RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Contemporaneamente al rinnovo del requisito di Stabilimento (vedi sopra) dovrà essere rinnovata la domanda di autorizzazione all’esercizio della professione mediante apposito (CLICCA QUI per il modulo allegato n. 1 alla circolare). 

PROPORZIONE TRA VOLUME DI OPERAZIONI DI TRASPORTO, NUMERO VEICOLI E AUTISTI

In merito alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare per l’aggiornamento dello Stabilimento (all. 2), evidenziamo che le Imprese devono impegnarsi a garantire che il volume delle operazioni di trasporto effettuate sia proporzionato alla struttura dell’impresa stessa, intesa come numero di veicoli a disposizione e numero dei conducenti utilizzati.  Il valore preciso di questa proporzione – afferma la circolare – verrà definito con apposita norma di legge. In alternativa, la proporzione si intende assolta, nell'ambito dell'attività di trasporto su strada, attraverso la titolarità, da parte dell’impresa dell’autorizzazione generale alla consegna di pacchi, rilasciata dal MISE, ai sensi art. 6 del D. Lgv. 261/1999;

IDONEITA’ FINANZIARIA:

Cambia poco.   L’idoneità finanziaria viene soddisfatta con i seguenti importi:
- 9.000 euro per il primo autoveicolo utilizzato;
- 5.000 euro per ogni ulteriore automezzo di massa superiore a 3,5 tonnellate
- 900 euro per ogni autoveicolo destinato al trasporto merci di massa superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate.

IDONEITA’ PROFESSIONALE TRASPORTI INTERNAZIONALI – DISPENSA DALL’ESAME, ESAME INTEGRATIVO O ESAME COMPLETO

La circolare affronta il tema dell’idoneità professionale per le imprese che intendono svolgere trasporti internazionali con automezzi di massa compresa tra 2,5 e 3,5 Ton, per i quali dal 21 maggio 2022 è necessario possedere la Licenza Comunitaria.

Per queste aziende è indispensabile avere il gestore dei trasporti con attestato valido per i trasporti internazionali.  

In assenza, l’impresa può seguire una di queste tre procedure:

La dispensa dall’esame: i gestori dei trasporti (solo aziende con veicoli di massa compresa tra 2,5 e 3,5 Ton) con attestato per il trasporto nazionale che abbiano svolto la funzione continuativamente per un periodo di almeno dieci anni precedenti al 20 agosto 2020 possano ottenere d’ufficio (senza esame) l’abilitazione al trasporto internazionale presentando domanda di dispensa dall’esame di idoneità professionale per il trasporto internazionale (CLICCA QUI per il modulo Allegato n. 3 della circolare).

L’esame integrativo semplificato: Per i gestori dei trasporti obbligati all’esame è stato previsto un esame semplificato integrativo per chi ha un’istruzione secondaria di secondo grado e al 20 agosto 2020 fosse già in possesso dell’attestato di frequenza al corso (corso da 74 ore); la circolare chiarisce che le modalità di svolgimento dell’esame semplificato integrativo sono le stesse previste per i titolari di attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale di merci di cui al DM n.79 dell’8.7.2013.

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La nostra Società di Servizi è abilitata ad effettuare presso le Motorizzazioni territoriali gli Aggiornamenti richiesti alle Imprese dalla nuova normativa (stabilimento, autorizzazione alla professione ne capacità finanziaria annuale).

Per informazioni:

Ref. Paola Guillet tel. 010 6399947

Ref. Sara Cassinelli 3498757002