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12/03/2026

 

A partire dal 20 aprile 2026 entrerà in vigore una nuova procedura per il traffico merci tra Francia e Regno Unito: tutti i camion – carichi o vuoti – che effettuano operazioni di importazione, esportazione o transito dovranno presentare un unico codice a barre ELO (Enveloppe Logistique Obligatoire) da scansionare al momento del passaggio allo Smart Border.

La novità è stata annunciata dalle Dogane francesi, che puntano con questo sistema a semplificare e rendere più sicuri gli attraversamenti della frontiera per il traffico roll-on/roll-off (RoRo), sia accompagnato sia non accompagnato.

L’ELO consiste in un documento Pdf contenente un codice a barre che riunisce in un unico riferimento tutte le informazioni necessarie relative alla spedizione, comprese le formalità doganali e le informazioni relative alla dichiarazione di ingresso ICS2 ENS.

È necessario creare una sola ELO per unità di trasporto: un camion corrisponde quindi a un’unica envelope logistica. Il servizio online per generarla è disponibile sul sito delle dogane francesi (www.douane.gouv.fr/ELO) e richiede la creazione preventiva di un account da parte degli operatori.

Dal 20 aprile 2026, pertanto, se un’unità di trasporto si presenta allo Smart Border senza ELO potrebbe vedersi rifiutare l'imbarco dall'operatore del traghetto o della navetta. Anche qualora l’imbarco fosse comunque autorizzato, la mancanza dell’ELO impedirebbe lo svolgimento delle formalità doganali durante la traversata.

Le conseguenze operative possono essere diverse. All’ingresso in Francia il mezzo potrebbe essere instradato verso la cosiddetta “corsia arancione” per regolarizzare la posizione presso l’ufficio doganale competente. All’uscita dal territorio francese, invece, la mancanza dell’ELO potrebbe impedire il completamento delle formalità di uscita TDU, con la necessità di ricorrere a prove alternative per ottenere lo sdoganamento fiscale.

Secondo quanto chiarito nelle FAQ pubblicate dalle dogane francesi, la creazione dell’ELO non è necessariamente attribuita a un soggetto specifico della catena logistica. Può infatti essere generata da qualsiasi attore – spedizioniere, vettore o altro operatore – in grado di centralizzare tutte le informazioni necessarie relative alle merci e alle dichiarazioni doganali per l’attraversamento della frontiera. Il soggetto responsabile della creazione dell’ELO può inoltre cambiare di volta in volta per ogni singolo passaggio.

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