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INSTALLAZIONE DI IMPIANTI GEOLOCALIZZAZIONE E AUDIOVISIVI INDICAZIONI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO
26/04/2023
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare del 14 aprile 2023 (CLICCA QUI testo allegato) u.s, ha riepilogato le principali indicazioni riguardanti l’installazione, da parte del datore di lavoro, di impianti audiovisivi e di geolocalizzazione che permettano, di fatto, il controllo dell’attività lavorativa del dipendente e per la quale, ricordiamo, occorre espletare la procedura prevista dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970 e ss. modifiche).
Di seguito evidenziamo alcuni dei chiarimenti principali contenuti nella nota dell’INL.
La procedura dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori ritiene prioritario l’accordo collettivo con le RSA e/o RSU presenti nell’impresa.
Soltanto in un secondo momento, in mancanza di accordo o delle RSA/RSU nell’impresa, sarà possibile attivare la procedura autorizzativa davanti all’Ispettorato del lavoro (territoriale se l’autorizzazione è chiesta per una o più unità produttive nella stessa provincia, altrimenti nazionale).
Le istanze, redatte sui moduli presenti sul sito dell’INL, devono contenere la dichiarazione di assenza delle RSA/RSU o la documentazione comprovante il mancato accordo.
La procedura delineata dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori non può essere sostituita dal consenso seppur informato dei singoli lavoratori, per cui in quest’ultimo caso l’installazione è illegittima e penalmente sanzionabile.
E’ possibile che un’impresa proceda all’installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo, quando non abbia ancora dipendenti.
La circolare individua due ipotesi:
- Azienda di nuova costituzione, che prevede di assumere lavoratori non appena avviata l’attività. In questo caso, nell’istanza per l’autorizzazione – che deve sempre precedere l’installazione dell’impianto – occorre indicare il numero di lavoratori che risulteranno in forza all’avvio dell’attività;
- Azienda già in esercizio e con impianto di videosorveglianza installato e funzionante, che prevede di assumere del personale. In tal caso l’impresa può richiedere l’autorizzazione all’Ispettorato del lavoro, dichiarando allo stesso tempo che l’impianto verrà temporaneamente disattivato una volta assunto del personale, in attesa di ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
Sui sistemi di geolocalizzazione da installarsi sugli autoveicoli o sui dispositivi elettronici (computer, smartphone, ecc..), l’INL ricorda gli interventi del Garante per la privacy diretti a contemperare le esigenze dell’azienda (legate alla sicurezza del lavoro, alla tutela del patrimonio aziendale e alla più efficiente organizzazione dell’attività produttiva) con il diritto alla privacy del lavoratore.
In particolare, nel corso degli ultimi anni il Garante ha affermato che i sistemi di geolocalizzazione vanno configurati in maniera tale da:
- escludere il monitoraggio continuo;
- consentire la visualizzazione della posizione geografica da parte di soggetti autorizzati solo quando strettamente necessario rispetto alle finalità perseguite;
- consentire, di regola, la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell’orario di lavoro;
- effettuare, di regola, i trattamenti mediante pseudonimizzazione dei dati personali (utilizzo di dati non direttamente identificativi);
- prevedere la memorizzazione dei dati raccolti solo se necessario e con tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite.
Questi principi valgono anche per i trattamenti dati effettuati dall’impresa appaltatrice in esecuzione di obblighi assunti nei confronti della stazione appaltante, per cui a quest’ultima dovranno essere trasmesse solo le informazioni strettamente necessarie a permettere il raffronto tra il servizio effettivamente reso e quello atteso.
Gli uffici del lavoro sono quindi chiamati ad un’attenta valutazione delle ragioni poste alla base dell’installazione dei sistemi di geolocalizzazione, verificando che la tipologia di dati raccolti e il loro effettivo trattamento siano proporzionati rispetto alle finalità dichiarate dall’istante e conformi ai principi affermati dal Garante per la privacy.
Infine, la circolare chiarisce che l’autorizzazione viene rilasciata per l’installazione dello “strumento” di geolocalizzazione in sé, per cui gli Ispettorati non devono richiedere l’elenco delle targhe dei veicoli sui quali verrà installato l’impianto.
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