FORMAZIONE ALL' AUTISTA EVITA SANZIONE ALL' AZIENDA

27/03/2017

La Direzione Centrale della Polizia Stradale ha emanato una Circolare il 24 Marzo 2017 (Scarica QUI il Testo) con la quale ha dato indicazione alle pattuglie di non contestare alle aziende di autotrasporto la violazione dei tempi di guida se hanno fornito formazione all'autista.

Abbiamo di recente inviato alle aziende una  Nota Informativa (Scarica QUI il Testo) nella quale abbiamo sintetizzato la regolamentazione della Formazione, Istruzione e Controllo ai conducenti emessa dal Ministero dei Trasporti, che ha di recente disciplinato gli obblighi disposti alle imprese dai regolamenti europei.

La Circolare della Polizia Stradale evidenzia ora che  l'organo di polizia che contesti all’autista una infrazione in materia di Tempi di Guida e Riposo non procederà a contestare all'impresa, da cui l’autista dipende, l’art. 174, c. 14 del CdS nel caso in cui l’Autista sia in grado di dare prova, nell'immediatezza del controllo e comunque prima della redazione del verbale, dell'adempimento degli oneri di formazione e istruzione attraverso la presentazione all’agente dell’attestato di Formazione.

La Polizia Stradale tuttavia evidenzia che ciò potrà valere solo quando si tratti di infrazioni lievi che non presuppongono evidenti carenze organizzative e quindi quelle definite come infrazioni minori (IM) nell’allego III del Reg. (UE) 2016/403 (Scarica QUI il Testo).

In tutti gli altri casi, invece, si procederà alla contestazione dell'art. 174, c. 14, CdS, rimettendo la valutazione in ordine alla responsabilità dell'impresa al Prefetto o al Giudice di Pace, in sede di ricorso ex articoli 203 e 204-bis CDS, esprimendo parere favorevole al loro accoglimento ogniqualvolta si dia prova non solo di adempimento degli oneri di formazione, ma anche del fatto che l'infrazione non è imputabile a insufficienze organizzative dell'attività dei conducenti da parte della stessa impresa (istruzione e controllo).
A tal fine va valutata positivamente la produzione, nei casi previsti di un “mansionario” ovvero istruzioni scritte compatibili con le norme in esame, controfirmato dal conducente, oppure ancora di un contratto di trasporto in forma scritta.

La circolare conferma quindi l’utilità per l’Impresa di Autotrasporto di:

-  far svolgere ai propri dipendenti i Corsi di formazione
-  fornire adeguate istruzioni all’autista
- verificare, con lo stesso autista, le risultanze dei tracciati tachigrafici che segnalano errori.

Con questi adempimenti si evita, a livello aziendale, alcune sanzioni sulla strada oppure si rafforza per altre verso altre sanzioni il ricorso ai giudici di pace e, aggiungiamo, si è forse più pronti a dimostrare la “correttezza aziendale” in caso di verifiche in Azienda degli organi Ispettivi del Ministero del lavoro.

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Ricordiamo che TU Service, in accordo con soggetti Accreditati per svolgere questa formazione Professionale, organizza detti Corsi di formazione.

Evidenziamo altresì che TU Service ha elaborato per le Imprese di Autotrasporto interessate, un “mansionario" che richiama le istruzioni scritte per gli Autisti come previsto dalla Legge.

Infine, in merito all’obbligo di verificare con l’autista ogni 3 mesi, le infrazioni commesse, ricordiamo che TU Service fornisce appositi Software di lettura e analisi dei dati e la produzione della documentazione prevista dalla Legge.

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