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AUTOTRASPORTO - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO
16/09/2019
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2019 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze che determina la percentuale degli interessi legali di mora da applicare per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, al netto della maggiorazione ivi prevista (8 punti percentuali), ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 così come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192.
Il saggio d'interesse per il semestre 1 luglio - 31 dicembre 2019 è stato fissato allo 0,00% e, quindi, identico a quello del semestre precedente.
Sommato alla maggiorazione prevista di 8 punti, il Tasso da applicare risulta pertanto dell'8,00%.
DISCIPLINA SPECIFICA PER L’ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO.
Anche se purtroppo l’applicazione delle regole e delle sanzioni in caso di ritardato pagamento è quasi inapplicata ai committenti dell’Autotrasporto, riteniamo importante per lo meno ricordarne la disciplina.
La normativa
L’art. 83-bis della legge n. 133/08 (e successive modifiche) prevede che il termine di pagamento ai vettori del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può essere superiore a 60 giorni dalla data della fattura dell’impresa vettoriale.
Nel caso non vi sia un rapporto contrattuale scritto il termine di pagamento è di 30 gg. dalla data di fattura.
In caso di mancato rispetto di questi termini, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interesse moratori.
Sanzioni
Ove il pagamento avvenga oltre i 90 giorni dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori al committente debitore si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10% dell’importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro.
Tali disposizioni si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto di merci su strada.
La violazione del pagamento oltre i 90 giorni viene constatata dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689