DOMANDA RIMBORSO ACCISE GASOLIO e HVO 2° TRIMESTRE 2025 - AGGIORNAMENTO ALIQUOTE

30/06/2025

 

Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul proprio sito web le Modalità di presentazione della Domanda di Rimborso dell’Accisa Trimestrale (consumi Gasolio e HVO Aprile - Giugno 2025). Potete scaricare QUI l’Informativa, i modelli di dichiarazione pubblicati sul sito di Agenzia Dogane.

Attenzione:

Agenzia delle Dogane con le disposizioni pubblicate (Scarica QUI) evidenzia che:

Ai fini della regolare compilazione della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2025 occorre tener conto che con il decreto 14 maggio 2025 è stata disposta, in attuazione dell’art. 3 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 (“Revisione delle disposizioni in materia di accise”), la variazione dell’aliquota normale di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’Allegato I al D.Lgs. n. 504/95, a decorrere dal 15 maggio 2025, incrementandola da euro 617,40 ad euro 632,50 per mille litri.

Tenuto conto delle novità normativamente introdotte Agenzia delle Dogane evidenzia che “la misura del rimborso riconoscibile, in attuazione dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, stante l’invarianza dell’aliquota agevolata prevista dal punto 4-bis dell’allegata Tabella A del predetto decreto, è differenziata per periodo di consumo (dal 1° aprile al 14 maggio e dal 15 maggio al 30 giugno) ed a seconda della tipologia di prodotto impiegato.

Pertanto, nel dettaglio, l’importo rimborsabile:

  • per il periodo 1° aprile - 14 maggio 2025 (I° periodo di consumo), è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale (Quadro A-1 della dichiarazione);
  • per il periodo 15 maggio - 30 giugno 2025 (II° periodo di consumo):
    • è pari a euro 229,18 per mille litri di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che NON soddisfano le condizioni di cui di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale di 632,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti;
    • è pari a euro 214,18 per mille litri di soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, tenuto conto della minore accisa (aliquota ridotta di 617,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti.

Il secondo periodo del comma 4 dell'art. 3, specifica che per i gasoli paraffinici HVO, l'aliquota di accisa da applicare è quella prevista per il gasolio commerciale, quando questi vengono immessi in consumo per essere utilizzati come carburante. Questo significa che, pur essendo un prodotto diverso dal gasolio tradizionale, l'HVO viene trattato fiscalmente allo stesso modo per quanto riguarda le accise. 

Quanto riportato è solo una Sintesi delle disposizioni della ADM.
Si invitano pertanto le Imprese ad approfondire la circolare della ADM per la necessaria completezza.

Presentazione delle dichiarazioni

Le dichiarazioni vanno trasmesse tramite il Servizio Telematico Doganale – EDI da parte dei soggetti abilitati; in alternativa è possibile presentare la dichiarazione cartacea unitamente alla sua riproduzione su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) presso l’ufficio doganale competente in base alla sede dell’azienda.

Consumi dichiarabili

Le istanze da presentare entro il 31 Luglio 2025 devono riferirsi alle fatture per rifornimento di gasolio aventi data dal 1 Aprile – 30 Giugno 2025; eventuali consumi non risultanti dalle fatture non sono ammessi al beneficio.

Sono ammessi al rimborso esclusivamente i consumi relativi ai veicoli di peso pari e superiore a 7,5 tonnellate e di classe ecologica Euro 5 e superiori.

Chi può richiedere il rimborso gasolio autotrasporto?

Il rimborso gasolio e HVO è riservato alle imprese di autotrasporto e autotrasportatori che utilizzano veicoli con massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. I beneficiari includono:

  1. Autotrasportatori iscritti all’albo nazionale
  2. Imprese di autotrasporti con licenza per il trasporto in conto proprio
  3. Aziende di trasporto merci stabilite nell’Unione Europea, purché autorizzate all’esercizio della professione di autotrasporto di merci su strada

Limite di consumo

Il limite quantitativo di consumo massimo di gasolio è pari a 1 litro per ogni chilometro percorso (art.8 DL n.124/2019). Non saranno pertanto accettate dichiarazioni con litri di consumo maggiori dei chilometri percorsi. A tal fine l’Agenzia sottolinea la rilevanza del dato “KM PERCORSI” sottolineando che le dichiarazioni hanno rilevanza penale.

Fruibilità del beneficio

Il rimborso può essere usufruito in compensazione tramite il modello F24, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che l’ufficio doganale abbia sollevato eccezioni (istituto del silenzio-assenso); il relativo codice tributo è 6740. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso in denaro.
Nel caso di compensazione, la stessa non è soggetta ad alcun limite di importo nel corso dell’anno e può essere effettuata fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è sorto il credito d’imposta; eventuali eccedenze non compensate dovranno essere chieste a rimborso entro i successivi sei mesi.

DOMANDA DI RIMBORSO: SERVIZIO TU SERVICE

Trasportounito Service assiste le Imprese nella redazione e presentazione della domanda per ottenere il Rimborso.

Le imprese interessate ad avere informazioni ed un preventivo di spesa possono rivolgersi a:
Trasportounito Service: - Referente Marta Carratinotel. 010 6399947 – cell. 366 5611550