- 31/08/2026
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DAL 1 AL 15 SETTEMBRE APERTA PIATTAFORMA PER DOMANDA CREDITO DI IMPOSTA GASOLIO
31/08/2026
Il MIT ha reso noto che la piattaforma per le richieste di Credito di Imposta sarà aperta dal 1° al 15 settembre, fino alle ore 23:59.
Tutti i dettagli con le modalità di presentazione delle istanze relative al periodo che va da marzo ad agosto 2026 sono state pubblicate in forma di Comunicato sul sito del MIT (Clicca Qui per accedere).
Le istanze andranno presentate esclusivamente attraverso la piattaforma dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (qui il link: http://www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it ) effettuando l’accesso tramite SPID/CIE.
Ricordiamo che non si tratta di un Click Day.
Tutte le Domande presentate correttamente entro il 15 settembre avranno diritto al Credito di Imposta per il valore spettante certificato dalla piattaforma, salvo riproporzione lineare in caso di superamento complessivo dello stanziamento.
La cronologia di presentazione varrà solo ai fini dell’ordine di riconoscimento del credito sul cassetto fiscale. Ma Tutti avranno diritto ad avere il valore spettante.
Attenzione: Il punto essenziale è quindi preparare bene il file delle fatture (scarica QUI il formato diffuso dal MIT) e tutti gli elementi richiesti dalla Piattaforma per la registrazione corretta della Domanda.
N.B. Se si commettono errori si può correggere più volte. Ma solo entro il 15 settembre.
Un’istanza già caricata può essere eliminata e sostituita con una nuova durante il periodo di apertura della piattaforma.
Se, per esempio, ci si accorge di aver dimenticato una fattura, bisogna cancellare la precedente istanza dalla sezione “Gestione richiesta” e presentarne una nuova con il file aggiornato.
Invitandovi a leggere le FAQ pubblicate dal MIT (clicca qui per scaricare PDF), riportiamo di seguito una sintesi degli elementi essenziali da tener conto per la corretta compilazione del FILE FATTURE:
- il file deve essere in formato XLSX. Non XLS. E deve conservare il nome con cui viene scaricato dalla piattaforma.
- Gli importi vanno indicati sempre al netto dell’IVA.
- Nella colonna C va riportato l’importo complessivo della fattura, mentre nella colonna D deve finire soltanto la quota riferita al gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli ammessi al ristoro. È una distinzione importante soprattutto per le fatture che comprendono più voci. Nel caso, per esempio, di una fattura che comprende gasolio, benzina, metano, AdBlue o pedaggi, la colonna C comprende tutte le spese, mentre la D deve contenere esclusivamente il costo del gasolio ammissibile.
- La dicitura CARB va utilizzata quando nella fattura è presente almeno una targa dei veicoli riforniti ammessi al ristoro. NOCARB, invece, va indicato quando la fattura non contiene l’identificativo della targa.
- il caso dei gruppi frigoriferi: il gasolio utilizzato per alimentarli non è rimborsabile, perché il beneficio riguarda la trazione dei veicoli.
- La data che conta è quella del rifornimento: a contare non è la data di emissione della fattura, ma la data effettiva dell’acquisto del gasolio. Quindi una fattura emessa a settembre può essere inserita se riguarda rifornimenti effettuati ad agosto. Al contrario, una fattura emessa a marzo ma relativa a rifornimenti effettuati a febbraio non è ammissibile.
- Per le fatture estere bisogna indicare nella colonna A la partita IVA del fornitore, senza il codice del Paese, che va invece nella colonna E. Gli eventuali caratteri speciali devono essere sostituiti con il segno “+”. Gli zeri iniziali della partita IVA non possono essere eliminati.
- Per le fatture emesse da un soggetto italiano si indica invece IT nella colonna E. Nel caso di una carta netting, il Paese da indicare è quello del soggetto che emette la fattura, non necessariamente quello nel quale è stato effettuato il rifornimento.
- Svizzera: se il fornitore effettivo del carburante ha una partita PIVA svizzera, quella fattura non va inserita; se invece il fornitore effettivo ha una partita IVA di un Paese UE, la fattura è inseribile.


