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CREDITO IMPOSTA SU ACQUISTI GASOLIO DA MARZO A GIUGNO 2026: PRIME DISPOSIZIONI ATTUATIVE
22/07/2026
Il MIT di concerto con Ministeri dell'Economia e delle Finanze e dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, ha firmato il 23 maggio 2026 il Decreto attuativo (G.U. n. 167 del 21 luglio 2026 già entrato in vigore (Scarica QUI il testo) necessario per avviare il riconoscimento del Credito d'imposta per le imprese di autotrasporto, misura che era stata decretata a marzo 2026 a seguito dell’aumento esponenziale dei costi carburanti per la guerra in Iran e i Paesi del Golfo.
Il Decreto definisce le procedure operative.
Si attendono tuttavia ulteriori Decreti Direttoriali del MIT che stabiliranno Termini e le modalità specifiche di presentazione della Domanda.
Di seguito riportiamo una prima Sintesi dei contenuti della Legge.
QUANTO VALE IL CONTRIBUTO E PER QUALI ACQUISTI DI GASOLIO VIENE RICONOSCIUTO:
La misura massima del credito è fissata al 70% della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità dell'azienda, determinata sulla base dei litri di gasolio acquistati, come risultanti dalle fatture di acquisto, nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2026 rispetto al prezzo medio rilevato dal MASE per il mese di febbraio 2026.
CHI HA DIRITTO DI ACCEDERVI
Possono accedervi le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano le attività di trasporto conto terzi e conto proprio svolte con veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate di classe ambientale Euro 5 ed Euro 6.
GESTIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DELLA AGENZIA DELLE DOGANE
La gestione delle domande verrà svolta dall'Agenzia delle Dogane, che metterà a disposizione una piattaforma informatica dedicata (come nel 2022 per la domanda “ucraina”).
IN ATTESA DI UN DECRETO DIRETTORIALE CON LE SPECIFICHE OPERATIVE DELLA DOMANDA
Il MIT emetterà un prossimo Decreto direttoriale che stabilirà termini e modalità di presentazione delle domande, oltre alle verifiche sul possesso dei requisiti.
Le imprese dovranno indicare:
- i propri dati identificativi,
- le fatture di acquisto del gasolio,
- i litri acquistati nei mesi agevolati
- i veicoli per cui il carburante è stato utilizzato.
UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA SOLO IN COMPENSZIONE
Il credito d'imposta potrà essere usato esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 unicamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate: la compensazione sarà possibile a partire dal decimo giorno successivo alla trasmissione dei dati e comunque entro il 31 dicembre 2026.
Per questa misura non si applicano i limiti annuali di compensazione previsti dalla Legge 244/2007 e dalla legge 388/2000.
Il credito non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'Irap.
Il credito è cumulabile con altre agevolazioni riferite agli stessi costi, purché il cumulo non porti a superare la spesa effettivamente sostenuta e fermo restando il rispetto del livello minimo di accisa fissato dalla direttiva europea 2003/96/CE.


