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31/05/2022
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota prot. 1076 del 24 maggio (CLICCA QUI per il testo) ha fatto chiarezza sulle modalità di calcolo della sanzione prevista per l’impresa di autotrasporto che, nell’esecuzione dei trasporti, non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati.
L’ispettorato si è pronunciato dopo una serie di contenziosi giudiziari che hanno determinato un’ordinanza della Corte di Cassazione n. 10327/2020.
La norma contestata prevede il pagamento di una somma da euro 333 a euro 1331 per ciascun dipendente a cui la violazione si riferisce e, secondo un orientamento del Ministero del Lavoro del 2 agosto 2010, si applicava ad ogni dipendente interessato e per ciascuna violazione riscontrata, anche se nella stessa fattispecie di illecito.
La Cassazione, contrariamento all’indirizzo del Ministero del Lavoro, ha affermato che: “è ragionevole che il legislatore abbia deciso di sanzionare unitariamente la condotta, semmai differenziandola, per il differente disvalore che essa assume in relazione alla pluralità dei lavoratori coinvolti, esclusivamente con riguardo al numero dei conducenti”, non rilevando quindi il numero delle violazioni riscontrate.
In conclusione l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiesto agli Ispettorati territoriali di adeguarsi a tale orientamento, applicando la sanzione solamente all’effettivo numero di lavoratori coinvolti nella violazione, non considerando invece il numero delle infrazioni riscontrate verso ciascun conducente.


