RIFIUTI: OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL RENTRI ENTRO IL 13 FEBBRAIO

21/01/2025

 

Ricordiamo che dal 13 febbraio 2025 per esercitare il trasporto di rifiuti è necessario essere iscritti al Rentri (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).

In caso di mancata iscrizione alla scadenza, le imprese specializzate nel trasporto dei rifiuti e già iscritte all’Albo nazionale dei gestori ambientali incorreranno nella sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro, se movimentano rifiuti speciali, e di 1.000 euro se trasportano invece rifiuti pericolosi.

Alleghiamo le Slides prodotte da Trasportounito in occasione del Seminario organizzato il 30 dicembre u.s.
Ricordiamo che Trasportounito, in accordo con Partner Tecnici e Consulenti del Trasporto Rifiuti, vi assiste e affianca negli adempimenti e obblighi di Legge che riportiamo in sintesi di seguito.

L’iscrizione va fatta esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito www.rentri.gov.it dove l’impresa, previa autenticazione con SPID o altro documento di riconoscimento, dovrà seguire la procedura appositamente creata per questa attività, versando al termine la somma di 110 euro, tra diritto di segreteria e contributo annuale.

Alla prima scadenza devono iscriversi al Renti circa 70mila operatori, rientranti in queste categorie:

  • impianti di recupero e smaltimento di rifiuti,
  • trasportatori e intermediari di rifiuti,
  • imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi.

Sono invece interessati alle altre due scadenze:

  • quella del 14 agosto 2025, i produttori di rifiuti aventi un numero di dipendenti da 10 a 50;
  • quella del 13 febbraio 2026, i produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti.

Per i soggetti obbligati all’iscrizione entro il 13 febbraio 2025, scattano poi due obblighi particolari:

  • tenere il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale, nel nuovo modello di cui all’allegato I al DM 59/23) utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto del Rentri;
  • emettere il FIR (formulario d’identificazione dei rifiuti durante il trasporto) nel nuovo modello cartaceo di cui all’allegato II al DM 59/23, in due esemplari, restituendo la copia di quello finale di avvenuto smaltimento o recupero al produttore per PEC, per consegna diretta o attraverso i servizi messi a disposizione dal sito Rentri.

Per quanto riguarda l’obbligo di geolocalizzazione per i veicoli che trasportano rifiuti pericolosi è stato rinviato al 31 dicembre 2025: entro quella data le imprese dovranno munirsi di apparecchi satellitare su tutti i loro automezzi.

Le caratteristiche di questi sistemi di geolocalizzazione sono state approvate con il Decreto direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024 (scarica QUI), che stabilisce in sintesi che:

  • i sistemi di geolocalizzazione devono essere montati solo sugli autoveicoli (non quindi su rimorchi o semirimorchi in disponibilità alle imprese);
  • non devono essere di una tipologia specifica, ma possono essere basati sulle tecnologie disponibili sul mercato purché rilevino il percorso effettuato dall’autoveicolo dal punto di partenza al punto di destinazione, registrando la data in cui è avvenuto il trasporto del rifiuto e garantendo una accuratezza sufficiente per il rilevamento della posizione dell’autoveicolo su cui il sistema di geolocalizzazione è installato.

Sulle tempistiche per l’invio delle informazioni sui percorsi al Rentri, viene poi stabilito che queste saranno obbligatorie dal 13 febbraio 2027 (cioè dai 12 mesi successivi alla partenza del FIR digitale).