OBBLIGO REGISTRAZIONE VEICOLI IN LOCAZIONE E NOLEGGIO: DAL 15 LUGLIO 2024 SANZIONI IMPORTANTI

04/07/2024


Ricordiamo che si avvicina la scadenza del 15 luglio 2024 entro la quale va eseguito l’adempimento della registrazione su REN- Noleggi dei contratti di noleggio senza conducente per le imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte al REN. 

Come già comunicato con nostre precedenti NEWSLETTER la circolare prot. n. 25355 del 17/11/2023 (clicca QUI per Scaricare) del MIT ha introdotto l’obbligo di registrazione.
Ricordiamo inoltre l’emanazione delle successive circolari n. 960 dell’11 gennaio 2024 e circolare n. 4207 del 9 febbraio 2024.

Qui di seguito riportiamo una breve sintesi dei punti di maggior interesse.

SOGGETTI CHE DEVONO ADEGUARSI ALL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

            • imprese che esercitano trasporto di merci su strada in conto terzi, purché iscritte al REN e che abbiano all’attivo almeno 1 veicolo a titolo di locazione senza conducente (Per l’impresa che dispone di un solo veicolo e quest’ultimo è detenuto a titolo di locazione senza conducente, non è necessario che il contratto sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate);
            • va registrato su REN-Noleggi anche il veicolo di massa inferiore a 1,5 tonnellate locato da un’impresa iscritta al REN
            • sono inoltre escluse dall’onere di registrazione in esame le imprese esercenti trasporto di merci in conto proprio.

ATTIVITA’ CHE LE IMPRESE DEVONO EFFETTUARE PER ADEGUARSI:

Dal 16 luglio 2024 l’onere della registrazione andrà necessariamente assolto dall’impresa locataria prima dell’utilizzo del veicolo;

La targa dei veicoli noleggiati senza conducente deve essere inserita nell’anagrafe dei veicoli gestita dal CED della Motorizzazione;

La registrazione va effettuata sull’applicativo telematico denominato “REN – Noleggi” su cui le imprese di autotrasporto, iscritte al REN, dovranno indicare le targhe dei veicoli assunti in locazione da altre imprese di autotrasporto conto terzi o da società di noleggio;

La registrazione va richiesta all’Ufficio provinciale della motorizzazione dove l’impresa è iscritta al REN (UMC competente) oppure tramite un operatore professionale (sportello telematico dell’automobilista);

La registrazione deve essere effettuata  dopo aver concluso il contratto di noleggio con l'impresa locatrice e prima di poter utilizzare il veicolo noleggiato, compilando un modello di registrazione (clicca QUI per scaricarlo) in cui, oltre alla targa del veicolo ed allo Stato di immatricolazione, si devono riportare le date di inizio e fine del noleggio (nel caso di veicolo noleggiato con targa estera, va indicata anche la denominazione dell'impresa locatrice, il suo codice fiscale o partita IVA e lo Stato comunitario cui appartiene).

La ricevuta della registrazione all’impresa locataria, sebbene indichi le responsabilità alle infrazioni su strada, non rientra tra i documenti obbligatori da portare a bordo dell’automezzo;

E' IMPORTANTE CHE LE AZIENDE SAPPIANO:

A Bordo di ogni mezzo devono essere tenuti il contratto di locazione o suo estratto autenticato e il contratto di lavoro del conducente (che ne attesti la riconducibilità all’impresa locataria) qualora il veicolo non sia locato dal conducente;

A partire dal 16 gennaio 2024, le copie certificate conformi della licenza comunitaria da utilizzare su veicoli locati sono rilasciate dall’UMC soltanto se il veicolo è stato registrato sull’applicativo REN-Noleggi.

ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO DELLA CAPACITA’ FINANZIARIA ALL’ALBO AUTOTRASPORTO

I veicoli di cui l’impresa acquisisce disponibilità in forza di un contratto di locazione incidono sull’idoneità finanziaria di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 1071/2009 e quindi per i futuri rinnovi di tale requisito si dovrà tener conto anche dei veicoli a noleggio (massimale di € 9.000,00 x il primo veicolo + € 5.000,00 per ogni altro veicolo anche a noleggio);

SANZIONI IMPORTANTI SULLA STRADA PER CHI NON SI ADEGUA

Chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente senza rispettare le condizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00;

Alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi.