NUOVA REGOLA DEI 56 GIORNI TACHIGRAFICI DAL 2025. SUGGERIMENTI PRATICI

12/12/2024

 

Dal prossimo 1 Gennaio l’Unione europea ha stabilito un nuovo obbligo per tutti i conducenti dei veicoli muniti di tachigrafo analogico o digitale, ovvero quello di dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti alla giornata in cui viene eseguito il controllo su strada, invece di quella relativa a solo 28 giorni come ora (art. 36 del Regolamento UE 1657/2014, modificato dall’art. 2 del Reg. UE 1054/2020).

Molte aziende ci stanno comunicando alcuni dubbi su come dimostrare questo periodo aggiuntivo.

Proviamo di seguito a fornire alcuni approfondimenti tecnici:

Regole attuali per gli Autisti valide fino al 31 Dicembre 2024

L’art. 36 del Regolamento UE n.165/2014 stabiliva le tipologie di registrazioni che fino ad ora devono essere in possesso del conducente, a seconda che guidi un veicolo munito di un tachigrafo analogico o digitale.

  1. In caso di tachigrafo analogico, l’autista deve presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli, i fogli di registrazione del giorno in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei 28 giorni precedenti; la carta del conducente, se ne è in possesso; ogni registrazione manuale e tabulato fatti nel giorno in corso e nei ventotto giorni prima.
     
  2. In caso di tachigrafo digitale, il conducente deve presentare, sempre su richiesta, la sua carta del conducente; ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti; i fogli di registrazione nello stesso periodo di cui sopra se in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un tachigrafo analogico.

Il funzionario abilitato al controllo può verificare il rispetto della normativa – Regolamento (CE) n. 561/2006 – esaminando attraverso i fogli di registrazione i dati visualizzati, stampati o scaricati che sono stati registrati dal tachigrafo o tramite la carta del conducente o, in assenza di essi, attraverso l’esame di qualsiasi altro documento probante che permetta di giustificare l’inosservanza di una delle disposizioni previste (art, 29, paragrafo 2, e all’art. 37, paragrafo 2, Reg. 165/14).

In sintesi, fino al 31 dicembre 2024, il conducente all’atto del controllo deve essere in grado di ricostruire l’attività effettuata il giorno del controllo e i ventotto (1+28=29) giorni solari precedenti.

Cosa cambia dal 1° gennaio 2025

Cambia il periodo di controllo che viene ampliato da 28 a 56 giorni.

Quindi valgono le indicazioni date sopra, ma estese al doppio del periodo.

Sostanzialmente il conducente all’atto del controllo
deve essere in grado di ricostruire l’attività effettuata il giorno del controllo e i cinquantasei (1+56=57) giorni solari precedenti.

Non vi sono obblighi di sostituzione della carta

Le norme del Pacchetto UE non hanno disposto alcun l’obbligo di sostituzione della carta tachigrafica, che vale 5 anni dal rilascio.

Tutte le carte tachigrafiche sono in grado di contenere 56 giorni di attività?

E’ stato dichiarato dalla DG Move UE che solo i conducenti che dispongono di una carta tachigrafica rilasciata a partire dal 21 luglio 2023 – gen2v2, recanti il codice E 3 1004, hanno memoria sufficiente per la registrazione di 56 giorni di attività.

In realtà non è sempre vero e dipende dall’uso fatto della carta in relazione l’attività svolta. I conducenti più esposti al rischio di saturazione della memoria, sono quelli che effettuano con frequenza attività che comportano la registrazione di spostamenti su traghetto/treno, attraversamento di frontiera, carico/scarico merci; in questi casi, infatti, la registrazione intensiva potrebbe comportare l’esaurimento dello spazio disponibile in memoria

La cosa migliore da fare è provare a scaricare la carta tachigrafica: si può osservare che anche vecchie carte contengono attività anche fino a 5/6 mesi di lavoro (quindi ben oltre i 56 giorni), sia che si tratti di carte prima del luglio 2023 che nuova.

Quindi i software in dotazione agli organi di controllo sono in grado di visionare perfettamente 57 giorni.

Ribadiamo che in ogni caso che avesse dei dubbi può comunque
fare una stampa giornaliera come fonte di prova per giustificare le proprie attività.

Suggerimenti pratici

Il consiglio che hanno fornito i tecnici è di provare a scaricare la propria carta e verificare quanti giorni tiene in memoria.
Se ci sono almeno 56 giorni allora può essere sufficiente tenere con sé la carta; se sono meno, allora bisognerà forzatamente fare una stampa.

È inoltre buona pratica provvedere ad effettuare gli scarichi delle carte con tempistiche ravvicinate e mantenere sempre sul veicolo tutti i documenti completi e necessari per facilitare il controllo da parte delle forze dell’ordine.

Ultima annotazione: le stampate servono comunque in caso di utilizzo della deroga art. 12 Reg. 165/14 (deroga di due ore per i tempi di guida e di riposo) o in caso di frequente uso della funzione ‘out of scope’ (cioè la possibilità di eseguire degli spostamenti con il veicolo, senza incrementare il monte ore di guida).

Intervento di “Aiuto” all’Autista in difficoltà dagli uffici operativi aziendali:

Pochi giorni fa vi abbiamo comunicato che nel caso in cui il conducente non fosse in gradoall’atto del controllo su stradadi documentare l’attività svolta negli ultimi 56 gg, egli può comunque avvalersi della nuova facoltà prevista dall’art. 6, comma 1, del decreto legge 16 settembre 2024, n. 131 (convertito in legge 14 novembre 2024 n. 166), che espressamente prevede: “Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato ad acquisire, anche tramite la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove mancanti a bordo, idonee a documentare l’uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche. Chiaramente questo non vuol dire che l’autista può non rispettare gli obblighi del corretto uso delle apparecchiature tachigrafiche”. Vuol dire che se le ha utilizzate correttamente ma non è in grado di dare ai controllori i dati di scarico che invece in ufficio hanno, può farseli trasmettere per esporli durante il controllo.