CONTRIBUTI MAREBONUS DIRETTI AGLI AUTOTRASPORTATORI CHE UTILIZZANO NAVI RO-RO e RO-PAX

25/11/2023


è stato pubblicato nella G. U. del 21 novembre 2023 il Regolamento “Sea Modal Shift” ovvero il c.d. Marebonus (clicca Qui per scaricare il testo),  in vigore dal prossimo 7 Dicembre 2023, che disciplina le modalità di erogazione dei Contributi per incentivare la percorrenza di tratte marittime a corto raggio.

La novità importante è che si torna alla destinazione diretta del beneficio alle imprese di Autotrasporto che usufruiscono di servizi marittimi, quindi il Marebonus non è più oggetto, come negli anni scorsi, di riversamento tramite le imprese armatrici (in precedenza destinatarie).

Le somme disponibili ammontano a 125 milioni di euro, di cui 39 milioni di euro (non utilizzate per l’anno 2022) oltre a 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

La gestione dell’incentivo sarà a carico di RAM Spa che opererà per conto del MIT.

Si illustrano di seguito gli aspetti principali del provvedimento:

Soggetti beneficiari (art. 4)

I destinatari del beneficio sono le imprese di autotrasporto merci conto terzi iscritte al REN, nazionali e comunitarie nonché dello Spazio economico europeo, che utilizzino navi RO-RO e RO-PAX lungo le tratte marittime intracomunitarie indicate nell'Allegato A del decreto per imbarcare veicoli o casse mobili accompagnati o meno dai relativi autisti; per accedere al beneficio tali imprese dovranno dichiarare una serie di requisiti, pena la revoca del contributo, tra cui:

  • non essere soggetti a procedure previste dal diritto fallimentare,
  • essere in regola con gli obblighi fiscali e contributivi, con la normativa antiriciclaggio, antiterrorismo e antimafia,
  • operare nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di lavoro,
  • nonché essere in regola con eventuali obblighi di restituzione di agevolazioni pubbliche concesse in precedenza.

Oggetto e destinazione del beneficio e presentazione delle domande (artt. 5 e 9)

Le imprese interessate (anche se associate a consorzio o cooperativa) potranno presentare un’unica domanda di accesso al beneficio all’anno secondo le modalità ed entro i termini che saranno resi noti con decreto direttoriale che sarà adottato entro i 15 giorni successivi all’entrata in vigore del regolamento indicando tutti i dati richiesti.

Le domande delle imprese richiedenti dovranno contenere un piano previsionale di imbarco di veicoli per l'annualità successiva sulle tratte marittime oggetto di incentivazione e dovranno essere corredate da una lettera di impegno a dotarsi di sistemi digitali adeguati e idonei a interfacciarsi con RAM.

Per quantificare il numero di imbarchi oggetto di contribuzione, gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiori alle 3,5 tonn (autocarri, rimorchi, semirimorchi, macchine operatrici semoventi e trattori stradali) saranno considerati singola unità, mentre i complessi veicolari (autotreni e autoarticolati) saranno considerati come due unità; qualora siano imbarcate le bisarche, queste saranno individuate o come veicolo o come complesso veicolare che trasporta veicoli stradali, ovvero come singoli veicoli imbarcati la cui equivalenza in bisarche è individuata nell’Allegato B del regolamento.

Criteri di determinazione del contributo (artt. 6, 7 e 8)

Alle imprese beneficiarie è riconosciuto un contributo proporzionale al percorso stradale evitato così come quantificato nell’Allegato A del regolamento che, come già menzionato, individua le tratte marittime ammesse (nel caso di eventuali altre tratte indicate dalle imprese richiedenti in fase di presentazione delle domande, le tratte chilometriche saranno individuate con decreto direttoriale).

Il contributo unitario massimo è di 30 centesimi di euro per veicolo moltiplicato per i chilometri via strada evitati e il contributo erogato alle imprese beneficiarie non potrà superare il 30 per cento dei costi sostenuti per il trasporto marittimo.

Il contributo sarà quantificato annualmente tenendo conto degli impegni di spesa di ciascun anno e verrà erogato compatibilmente con la disponibilità di cassa. Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti, verranno operate riduzioni in proporzione dell’ammontare spettante a ciascun beneficiario.

Gestione, rendicontazione e monitoraggio dei contributi (art. 11)

È sempre RAM a verificare i dati rendicontati dalle imprese richiedenti il beneficio che saranno relativi alle tratte marittime percorse e alla relativa quantificazione, nonché agli importi pagati per l’utilizzo.

Le imprese dovranno allegare alle domande valida documentazione che attesti l’avvenuto pagamento dei viaggi marittimi effettuati (fatture quietanzate, polizze o bolle di imbarco, ovvero certificazione del pagamento rilasciata dal vettore marittimo o dal soggetto intermediario).

Dichiarazione e controlli (artt. 12, 14 e 15)

Le imprese beneficiarie dovranno presentare certificazione antimafia nel caso il contributo ottenuto sia uguale o superiore a 150.000 euro e dovranno dichiarare di non aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

RAM effettuerà controlli a campione sulle documentazioni allegate alle domande presentate e nel caso in cui riscontri difformità relative alle dichiarazioni ovvero ai limiti previsti per i contributi erogati provvederà al relativo recupero.

CONSORZIO TRASPORTOUNITO SERVICE
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI CONTRIBUTO MAREBONUS:

La nostra struttura di Servizio TU Service, in attesa del testo del Decreto Direttoriale che stabilirà modalità e termini di presentazione delle Domande, ha avviato l’organizzazione per assistere le Imprese interessate.

Per Informazioni Tel. 010 6399947  Mobile 3665611550