- 16/09/2026
CREDITO IMPOSTA - COMUNICAZIONE URGENTE DEL MIT PER LE DOMANDE RESPINTE O CHE RISULTANO IN ERRORE - 14/09/2026
PROROGATO TERMINE DOMANDA CREDITO IMPOSTA A DOMENICA 20 SETTEMBRE (23.59) - GASOLIO MARZO - AGOSTO - 11/09/2026
ESTESA ANCHE AI RIFORNIMENTI GASOLIO DI SETTEMBRE LA DOMANDA DEL CREDITO DI IMPOSTA - 10/09/2026
RECUPERO ACCISE SUL GASOLIO - DAL 1° OTTOBRE 2026 CAMBIANO LE PROCEDURE PER LA COMPENSAZIONE - 31/08/2026
DAL 1 AL 15 SETTEMBRE APERTA PIATTAFORMA PER DOMANDA CREDITO DI IMPOSTA GASOLIO - 31/08/2026
GRADUATORIA PER L'ESODO VOLONTARIO DELLE IMPRESE MONOVEICOLARI: PUBBLICATO IL 6/08 ELENCO AZIENDE
AL VIA LE DEDUZIONI FORFETTARIE 2022 A 55 EURO PER L'AUTOTRASPORTO ARTIGIANO
29/06/2022
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato gli importi relativi alle agevolazioni fiscali 2022 per gli autotrasportatori, inerenti al periodo d’imposta 2021, e conseguentemente è stato pubblicato il comunicato dell’Agenzia delle Entrate con le indicazioni operative per compilare la dichiarazione dei redditi.
Il Governo ha previsto in via straordinaria l’aumento della dotazione finanziaria per la misura e quindi l’incremento degli importi delle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori che, per l’anno 2022, sono fissate in 55 euro.
Quindi per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2021, nella misura di 55,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.
La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2022 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.
I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
CLICCA QUI per il testo del comunicato dell’Agenzia delle Entrate con le indicazioni operative per compilare la dichiarazione dei redditi.


