
- 30/09/2025
DOMANDA RIMBORSO ACCISE GASOLIO e HVO 3° TRIMESTRE 2025 - 25/09/2025
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DOMANDA RIMBORSO ACCISE GASOLIO e HVO 3° TRIMESTRE 2025
30/09/2025
Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul proprio sito web le Modalità di presentazione della Domanda di Rimborso dell’Accisa Trimestrale (consumi Gasolio e HVO Luglio – Settembre 2025).
Potete scaricare QUI l’Informativa, i modelli di dichiarazione pubblicati sul sito di Agenzia Dogane.
Attenzione:
Agenzia delle Dogane con le disposizioni pubblicate (Scarica QUI) evidenzia che:
Consumi dichiarabili
Le istanze da presentare entro la scadenza del 31 ottobre 2025 devono riferirsi alle fatture per rifornimento di gasolio aventi data dall’1 luglio al 30 settembre 2025; eventuali consumi non risultanti dalle fatture non sono ammessi al beneficio. Sono ammessi al rimborso esclusivamente i consumi relativi ai veicoli di peso pari e superiore a 7,5 tonnellate e di classe ecologica Euro 5 e superiori.
Misura del rimborso
Ricordiamo che in attuazione dell’art.3 c.2 del DLGS n.43/2025 (cd riforma del sistema delle accise) il DM MASE-MIT-MEF-MASAF del 14.5.2025 ha disposto la prima rideterminazione delle aliquote di accisa dei carburanti (benzina-gasolio) nella misura di 1,5 centesimi al litro a partire dal 15 maggio 2025, stabilendo l’aumento dell’aliquota di accisa applicata al gasolio da 0,617 euro al litro (617,40 euro per mille litri) a 0,632 euro al litro (632,40 euro per mille litri).
Inoltre, per incentivare l’impiego di carburanti maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale, l’art.3 c.4 del DLGS n.43/2025 ha previsto che ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), a cui è attribuita l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante e che sono immessi in consumo per essere utilizzati come carburanti, si applichi un’aliquota di accisa ridotta pari ad euro 617,40 per mille litri per un periodo quinquennale decorrente dal 15 maggio 2025, a condizione che soddisfino i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e che siano prodotti a partire da specifiche materie prime (criteri stabiliti all’art.44 par.5 del Regolamento UE n.651/2014).
Pertanto, la misura del rimborso per il 3°trimestre 2025 è:
- pari a 229,18 euro per ogni mille litri di gasolio (valore corrispondente alla differenza tra la nuova aliquota generalizzata che è pari a 632,40 euro per mille litri e quella agevolata) e per ogni mille litri di biocarburanti (HVO) che non soddisfano i criteri stabiliti all’art.44 par.5 del Regolamento UE n.651/2014; per questo caso dovrà essere utilizzato il Quadro A-1 della dichiarazione;
- pari a 214,18 euro per ogni mille litri di biocarburanti (HVO) che soddisfano i suddetti criteri comunitari (in questo caso dovrà essere utilizzato il Quadro A-2 della dichiarazione) o di cui non si hanno informazioni da parte del fornitore sul rispetto di tali condizioni (in questo caso dovrà essere utilizzato il Quadro A-3 della dichiarazione).
Limite di consumo
Il limite quantitativo di consumo massimo di gasolio è pari a 1 litro per ogni chilometro percorso (art.8 DL n.124/2019). Non saranno pertanto accettate dichiarazioni con l’indicazione di litri consumati maggiori dei chilometri percorsi. L’Agenzia ricorda che le dichiarazioni hanno rilevanza penale.
Fruibilità del beneficio
Il rimborso può essere usufruito in compensazione tramite il modello F24, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che l’ufficio doganale abbia sollevato eccezioni (istituto del silenzio-assenso); il relativo codice tributo è 6740. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso in denaro. Nel caso di compensazione, la stessa non è soggetta ad alcun limite di importo nel corso dell’anno e può essere effettuata fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è sorto il credito d’imposta; eventuali eccedenze non compensate dovranno essere chieste a rimborso entro i successivi sei mesi.
Chi può richiedere il rimborso gasolio autotrasporto?
Il rimborso Accise per Gasolio e HVO è riservato alle imprese di autotrasporto che utilizzano veicoli con massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. I beneficiari includono:
- Autotrasportatori iscritti all’albo nazionale
- Imprese di autotrasporti con licenza per il trasporto in conto proprio
- Aziende di trasporto merci stabilite nell’Unione Europea, purché autorizzate all’esercizio della professione di autotrasporto di merci su strada
DOMANDA DI RIMBORSO: SERVIZIO TU SERVICE
Trasportounito Service assiste le Imprese nella redazione e presentazione della domanda per ottenere il Rimborso.
Le imprese interessate ad avere informazioni ed un preventivo di spesa possono rivolgersi a:
Trasportounito Service: - Referente Marta Carratino – tel. 010 6399947 – cell. 366 5611550