NUOVE REGOLE PER LE AZIENDE SU UTILIZZO CRONO

20/02/2017

Nuove regole per l'autotrasporto
sulla Formazione, Istruzione e Controllo
dei conducenti
in materia di utilizzo del cronotachigrafo

Il Ministero dei Trasporti con il decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016 (SCARICA QUI IL TESTO) ha emanato precise regole per l'erogazione dei corsi di formazione sul corretto utilizzo del cronotachigrafo, che in tal modo vengono certificati e resi uniformi su tutto il territorio nazionale e per dettare disposizioni circa le corrette modalità di informazione dei conducenti nonché regole e tempistiche certe per l'attività di vigilanza e controllo da parte delle imprese.

Ora lo stesso Ministero ha emanato una circolare n. 2720 del 13 febbraio 2017 (SCARICA QUI IL TESTO) composta di 15 pagine di testo con cui si è entrati nel dettaglio di come i corsi devono essere organizzati e di chi deve frequentarli.

IL DECRETO NON OBBLIGA LE IMPRESE AD AVVIARE I CONDUCENTI ALLA FORMAZIONE NE’ AD ATTUARE LE PRESCRIZIONI INDICATE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E CONTROLLO :

Lo scriviamo a chiare lettere riportando esattamente ciò che è scritto nella circolare (in fondo a pag. 2): “il decreto in argomento non introduce adempimenti obbligatori per le imprese, né è obbligatorio l’avviamento alla formazione dei dipendenti delle imprese stesse e la mancata attuazione delle prescrizioni del decreto stesso non costituisce autonomo oggetto di sanzione”.

La materia deve tuttavia essere ben compresa e approfondita interamente, per essere correttamente valutata.


Per questa ragione l’impregno di Trasportounito nel redigere una NOTA INFORMATIVA (scaricala di seguito) che non vuole essere esaustiva, bensì tuttavia uno strumento di sintesi che speriamo possa aiutare le imprese ad approfondire gli aspetti principali della materia.

QUALI SONO I VANTAGGI DI FORMARE, INFORMARE E CONTROLLARE IL PERSONALE VIAGGIANTE
IN MATERIA DI CORRETTO UTILIZZO DEL TACHIGRAFO ?

Il Ministero scrive nella circolare che “il corretto adempimento di tali oneri può essere valutato, in base a quanto prescritto dai regolamenti comunitari, quale circostanza esimente della responsabilità delle imprese stesse ai fini dell'applicazione delle sanzioni del codice della strada” (In particolare il beneficio sta nella non applicazione all’impresa (bensì solo al conducente) dell’art. 174 comma 14.

È opportuno evidenziare che deve in ogni caso essere soddisfatto il principio generale delineato dal regolamento (CE) n. 561/2006 (1), art. 10 comma 2, in base al quale le imprese di trasporto sono tenute ad organizzare l'attività dei propri conducenti in modo che essi possano rispettare le disposizioni in materia di tempi di guida e sul corretto uso del tachigrafo.

DOCUMENTI PREVISTI DAL DECRETO A BORDO DEL VEICOLO (ATTESTATO, ISTRUZIONI DELL’AZIENDA AL CONDUCENTE ecc.)

La circolare specifica un altro aspetto importante che, se interpretiamo correttamente, porterebbe a “manlevare le Imprese che hanno adempiuto correttamente a “formazione, informazione, controllo”: “Ferma quindi restando la piena discrezionalità di valutazione riservata alle Autorità di controllo, si ritiene opportuno, al fine di facilitare e di velocizzare le operazioni di controllo su strada, che i documenti previsti dal decreto e comprovanti il rispetto delle prescrizioni dei Regolamenti CE 561/06 (1) e UE 165/14 (2), si trovino a bordo del veicolo, in modo che il conducente possa essere in grado di esibire direttamente al momento del controllo sia il proprio certificato di frequenza che i documenti comprovanti l'assolvimento degli oneri di istruzione informazione e controllo.

3 ELEMENTI NECESSARI PER PERMETTERE ALL’AZIENDA DI AUTOTRASPORTO DI ADEGUARSI ALLE PRESCRIZIONI DEL DECRETO:

FORMAZIONE DEI CONDUCENTI (ogni 5 anni)

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E ISTRUZIONE DEL CONDUCENTE (ogni anno)

ASSOLVIMENTO DEI CONTROLLI SULL’ATTIVITA’ DEL CONDUCENTE (ogni 90 giorni)


SCARICA QUI LA NOTA INFORMATIVA DI TRASPORTOUNITO