DOMANDA RIMBORSO ACCISE GASOLIO e HVO 1° TRIMESTRE 2026: GENNAIO/MARZO 2026

31/03/2026

 

Sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è disponibile il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni dei consumi di gasolio e dei gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (biocarburanti quali HVO) da parte delle imprese di autotrasporto merci al fine di ottenere il recupero accise del 1° trimestre 2026.
Clicca Qui per accedere alla documentazione utile per presentare la Domanda.

Nota Bene: l’Agenzia delle Dogane ha stabilito che la riduzione delle Accise sul Gasolio di 20 centesimi al litro + IVA applicata “alla pompa” dal 19 Marzo 2026 è stata conteggiata in riduzione del valore rimborsato agli Autotrasportatori nel 1° trimestre 2026 che passa quindi da 269,68 a 69,68 per mille litri dal 19 marzo al 7 Aprile.

Ciò significa che l’Autotrasporto che opera con veicoli superiori a 7,5 Tonn euro 5 ed euro 6 NON ha avuto al momento alcun beneficio dall’intervento governativo di riduzione delle accise alla pompa

Presentazione delle dichiarazioni
Le dichiarazioni vanno trasmesse tramite il Servizio Telematico Doganale – EDI da parte dei soggetti abilitati; in alternativa è possibile presentare la dichiarazione cartacea unitamente alla sua riproduzione su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) presso l’ufficio doganale competente in base alla sede dell’azienda.
I termini per richiedere l’agevolazione restano aperti dall’ 1 al 30 Aprile 2026.

Consumi dichiarabili
Le istanze da presentare entro la scadenza del 2 Maggio 2026 devono riferirsi alle fatture per rifornimento di gasolio aventi data dall’1 Gennaio al 31 Marzo 2026; eventuali consumi non risultanti dalle fatture non sono ammessi al beneficio. Sono ammessi al rimborso esclusivamente i consumi relativi ai veicoli di peso pari e superiore a 7,5 tonnellate e di classe ecologica Euro 5 e superiori.

Misura del rimborso
La misura del rimborso riconoscibile, in attuazione dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, stante l’invarianza dell’aliquota agevolata prevista dal punto 4-bis dell’allegata Tabella A del predetto decreto e di quanto disposto dal D.Lgs. n. 43/2025, all’art. 3, comma 4, nonché dal decreto-legge n. 33/2026, è differenziata a seconda della tipologia di prodotto impiegato.

Pertanto, nel dettaglio, l’importo rimborsabile:

  • per il gasolio e/o i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che NON soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025:
    • per il periodo dal 1° gennaio al 18 marzo è pari a 269,68 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale di 672,90 € per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-1 della dichiarazione);
    • per il periodo dal 19 marzo al 31 marzo è pari a 69,68 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale di 472,90 € per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-2 della dichiarazione);
  • per i soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025 (Quadro A-3 della dichiarazione):
    • per l’intero trimestre (1° gennaio - 31 marzo) è pari a 214,18 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta di 617,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti;
  • per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali di cui non si hanno informazioni da parte del fornitore sul rispetto delle condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025:
    • per il periodo dal 1° gennaio al 18 marzo è pari a 214,18 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta di 617,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-4 della dichiarazione);
    • per il periodo dal 19 marzo al 31 marzo è pari a 69,68 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale di 472,90 € per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-2 della dichiarazione).

Fruibilità del beneficio

Il rimborso può essere usufruito in compensazione tramite il modello F24, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che l’ufficio doganale abbia sollevato eccezioni (istituto del silenzio-assenso); il relativo codice tributo è 6740. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso in denaro. Nel caso di compensazione, la stessa non è soggetta ad alcun limite di importo nel corso dell’anno e può essere effettuata fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è sorto il credito d’imposta; eventuali eccedenze non compensate dovranno essere chieste a rimborso entro i successivi sei mesi.

DOMANDA DI RIMBORSO: SERVIZIO TU SERVICE

Trasportounito Service assiste le Imprese nella redazione e presentazione della domanda per ottenere il Rimborso.
Le imprese interessate ad avere informazioni ed un preventivo di spesa possono rivolgersi a:
Trasportounito Service: - Referente Marta Carratino – tel. 010 6399947 – cell. 366 5611550