DOMANDA RECUPERO ACCISE SUI CONSUMI GASOLIO E HVO - CONSUMI 3° TRIMESTRE 2026

01/10/2026

 

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato Informativa n. 642547 del 30 settembre 2026 (Scarica QUI), fornendo le istruzioni per le Domande relative al recupero delle accise sul Gasolio commerciale e HVO – consumati nel periodo compreso tra il 1° Luglio e il 30 Settembre 2026.

Le dichiarazioni possono essere presentate dal 1° ottobre al 2 novembre 2026. Il beneficio riguarda i consumi documentati da fatture relativi a veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e di categoria Euro 5 o superiore.

Il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al 3° trimestre 2026 è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, (clicca QUI per accedere).

ATTENZIONE – NUOVE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

A decorrere dal 1° ottobre 2026, qualora si richieda il riconoscimento del credito d’imposta mediante compensazione in F24, la dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente tramite il Servizio Telematico Doganale E.D.I. Non è più possibile utilizzare PEC o presentazione cartacea per tale modalità di fruizione (si veda di seguito proposta di Servizio di Trasportounito Service)

Resta invece possibile richiedere il rimborso in denaro secondo le modalità previste dall’Agenzia delle Dogane, compresa la trasmissione tramite PEC all’Ufficio ADM competente.

IMPORTI DEL RIMBORSO

Periodo

Gasolio / HVO non sostenibile

HVO sostenibile

1–3 luglio

€ 219,68 / 1.000 litri

€ 214,18 / 1.000 litri

4–27 luglio

€ 269,68 / 1.000 litri

€ 214,18 / 1.000 litri

28 luglio–17 settembre

€ 129,68 / 1.000 litri

€ 129,68 / 1.000 litri

18–25 settembre

€ 169,68 / 1.000 litri

€ 169,68 / 1.000 litri

26–30 settembre

€ 219,68 / 1.000 litri

€ 214,18 / 1.000 litri

Per l’HVO, l’importo varia in funzione della qualificazione del prodotto e delle informazioni disponibili sulla sua sostenibilità, secondo le fattispecie e i quadri A-1/A-13 previsti dall’Agenzia delle Dogane.

DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI

Ricordiamo che: 

  • Gli acquisti devono essere comprovati dalle relative fatture.
  • Per i rifornimenti presso impianti stradali deve risultare in fattura elettronica la targa del veicolo rifornito.
  • Il quantitativo massimo dichiarabile è pari a 1 litro di gasolio per ogni chilometro percorso.
  • Le dichiarazioni hanno valore di dichiarazione sostitutiva e rilevanza penale; è pertanto necessario verificare con attenzione dati, fatture, targhe e consumi indicati.

SILENZIO-ASSENSO dopo 30 gg (non più 60 gg).

Per le richieste utilizzate in compensazione, il credito può essere utilizzato decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza rilievi da parte dell’Ufficio doganale. Il codice tributo da utilizzare in F24 è 6740.

Si invitano pertanto le imprese interessate a predisporre per tempo la documentazione necessaria e, qualora intendano utilizzare il credito in compensazione, a verificare preventivamente la propria abilitazione al Servizio Telematico Doganale E.D.I.

IL NOSTRO SERVIZIO PER LE AZIENDE con la TRASMISSIONE TELEMATICA E.D.I.

Per accompagnare le imprese in questo passaggio, Trasportounito Service in partnership con lo Studio associato BRM, mette a disposizione un servizio dedicato alla gestione completa delle pratiche di recupero delle accise, con trasmissione telematica E.D.I.

Il servizio comprende:

✓ verifica della documentazione e dei dati aziendali
✓ controllo dei consumi e dei quantitativi dichiarati
✓ predisposizione della pratica di rimborso
✓ gestione della trasmissione tramite E.D.I.
✓ assistenza nella gestione della procedura di compensazione

UN UNICO REFERENTE, DALLA VERIFICA ALLA TRASMISSIONE

L'obiettivo è semplice: permettere alle aziende di adeguarsi alla nuova procedura senza doversi occupare direttamente degli aspetti tecnici e telematici, affidando la pratica a un servizio specializzato.

Per informazioni e per attivare il servizio:
Referente Trasportounito Service - Sara Filardo – cell. 3482538235