ACCORDO NAZIONALE TRASPORTO CONTENITORI 3 GIUGNO

04/09/2021

ACCORDO NAZIONALE TRASPORTO CONTENITORI
(3 GIUGNO 2021)


INTEGRAZIONE APPLICATIVA
CLAUSOLA SALVAGUARDIA GASOLIO
E MODELLO DI AGGIORNAMENTO TARIFFE DI TRASPORTO

Ricordiamo che il 3 Giugno 2021 Trasportounito aveva firmato con le altre Associazioni dell’Autotrasporto e quelle della Committenza un Accordo Volontario di Diritto Privato (ai sensi di Legge) per il Settore Trasporto Contenitori (Scarica QUI il testo).

Uno dei punti dell’accordo aveva stabilito l’applicazione della “clausola di Salvaguardia del Gasolio” ovvero l’obbligo di regolare, nei contratti scritti di trasporto, l’aggiornamento delle Tariffe a seguito dell’aumento o diminuzione del Costo del Gasolio.

Trasportounito con le altre Associazioni dell’Autotrasporto e le Associazioni della Committenza (Assologistica, Confitarma, Federagenti hanno firmato, mentre Assarmatori si è ancora riservata la firma) in data 21 Settembre 2021 hanno definito il Metodo di Calcolo della Variazione del Costo del Gasolio e di conseguenza le modalità di Calcolo della Variazione delle Tariffe di Trasporto (Scarica QUI il Documento).

Sostanzialmente è stato stabilito un Valore “Indice” di riferimento del Costo del Gasolio alla data del 3 Giugno 2021 (Valori MISE) pari a € 972,70.

Ogni Bimestre successivo (a partire da Luglio/Agosto 2021) si procederà a verificare se vi è stato un Aumento o Diminuzione pari o superiore al 2% del Costo del Gasolio (sempre con riferimento al Valore € 972,70 del 3 Giugno 2021).

Se la variazione sarà superiore al 2% si procederà a calcolare l’incidenza della Variazione del Costo del Gasolio sul valore pari al 30% della Tariffa di Trasporto (che ogni impresa ha concordato liberamente con il proprio Committente).

Per spiegare al meglio l’applicazione della Clausola Gasolio, Alleghiamo il CALCOLO della VARIAZIONE del COSTO del GASOLIO nel bimestre Luglio/Agosto 2021 rispetto al valore di riferimento 03.06.2021 che risulta pari a 4,933% .

I nuovi contratti di trasporto contenitori che verranno sottoscritti a partire dal 1 ottobre devono obbligatoriamente recepire la Clausola di Salvaguardia del Gasolio e il modello applicativo definito.

I contratti scritti in essere alla data del 1 Ottobre devono essere aggiornati (al termine naturale in essi definito, salvo diversa pattuizione) al fine del recepimento della medesima regolamentazione.