INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO

28/07/2017

RIFERIMENTI PER
CORRISPETTIVI LUGLIO-DICEMBRE 2017

Il Ministero dell’economia e delle finanze, ha indicato il Saggio degli Interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Riportiamo di seguito il tasso da applicare per il periodo Luglio-Dicembre 2017 e ricordiamo alcuni aspetti di disciplina previsti per l’attività di Autotrasporto.

 

Per “interessi legali di mora” si intendono gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che é pari al tasso di riferimento (fissato allo 0 per cento per il dal 1 luglio al 31 dicembre 2017) maggiorato di 8 punti percentuali.

Conseguentemente, gli interessi legali moratori complessivi per il secondo semestre 2017 sono determinati in misura pari all’8,00%.

Disciplina per l’attività di Autotrasporto:

La normativa
L’art. 83-bis della legge n. 133/08 (e successive modifiche) prevede che il termine di pagamento ai vettori del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può essere superiore a 60 giorni dalla data della fattura dell’impresa vettoriale.
Nel caso non vi sia un contratto scritto il termine di pagamento è di 30 gg. dalla data di fattura.
In caso di mancato rispetto di questi termini, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interesse moratori.

Sanzioni
Ove il pagamento avvenga oltre i 90 giorni dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori al committente debitore si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10% dell’importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro.
Tali disposizioni si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto di merci su strada.
La violazione del pagamento oltre i 90 giorni viene constatata dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689