IDONEITA' FINANZIARIA - CHIARIMENTI MINISTERIALI

07/08/2017

il Ministero dei Trasporti ha emesso la Circolare n. 11 del 3 Agosto 2017 (scarica qui il testo) con alcuni chiarimenti sulla dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria, alla luce di modifiche al Testo Unico Bancario.

Ricordiamo che la Legge dispone che ogni azienda, iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose in conto terzi, che esercita con veicoli superiori a 1,5 t. di massa complessiva a pieno carico, deve dimostrare di disporre, ogni anno, sulla base dei conti annuali e previa certificazione da parte di un revisore o di un altro soggetto debitamente riconosciuto, di un capitale proprio (capitale più riserve), pari o superiore a 9.000 euro per il primo autoveicolo, e 5.000 euro per ogni autoveicolo eccedente il primo (esclusi rimorchi, semirimorchi).

La novità segnalata dal Ministero consiste nel fatto che sono da ritenersi valide anche le attestazioni di vigenza di contratto di fideiussione fornito dagli intermediari finanziari, inclusi i confidi, purché iscritti nell'Albo di cui al modificato art. 106 del TUB (cioè dalle cosiddette "nuove finanziarie 106") e secondo le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa in questione.

Tali intermediari finanziari devono esercitare l'attività ai sensi dell'art. 3 del D.M n. 53/2015 dallo scorso 12 maggio 2016.

In pratica, queste nuove finanziarie 106 sono considerate uguali alle finanziarie 107 già a suo tempo autorizzate alla concessione delle attestazioni per la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria.

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