CONFERMATA LA LEGITTIMITA' DELL' AZIONE DIRETTA NELL' AUTOTRASPORTO

28/02/2018

La Corte Costituzionale ha emesso una importante Sentenza (Scarica QUI il Testo) che ha confermato la Validità dell’Azione Diretta nell'autotrasporto.

COSA E’ L’AZIONE DIRETTA NELL’AUTOTRASPORTO:

Cogliamo l’occasione per ricordare che per Azione Diretta, ai sensi dell’art. 7-ter del D.Lgs. n. 286/2005, si intende la possibilità per il sub-vettore cui non venga pagato il corrispettivo di agire, per il recupero di tale somma, direttamente “nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, fino al mittente originario.

Più semplicemente l’azione diretta consiste nella possibilità di rivalsa del sub-vettore verso il committente se il primo vettore non paga.
Il sub vettore può quindi rivolgersi al Tribunale competente per chiedere un "decreto ingiuntivo" “diretto” al primo committente, ove il vettore non paghi le prestazioni di sub vezione.

Quindi la Legge considera tutte le Imprese coinvolte nella filiera della sub-vezione (dal primo committente all’ultimo sub-vettore) obbligate in solido nei termini delle prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale.

Ricordiamo tuttavia che la filiera della sub-vezione è stata limitata ad 1 solo livello.

La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) (art. 6-ter, comma 3) ha previsto che “il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite”.

La medesima legge ha provveduto inoltre a limitare la possibilità di avvalersi di sub-vettori, salvo l'espresso accordo tra le parti in tal senso; in questo caso, il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità nell'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, da parte del sub-vettore. In caso, invece, di ricorso alla sub-vettura in mancanza di accordo tra le parti, il contratto potrà essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.

SUGGERIMENTI PRATICI:

A fronte della disciplina ricordata, occorre che ciascuna azienda verifichi attentamente i propri rapporti con vettori e sub-vettori.
Riportiamo di seguito alcuni suggerimenti:

Dal punto di vista del committente, qualora non si voglia correre il rischio di un’eventuale, imprevista, azione diretta nei propri confronti, sarà utile specificare espressamente, nel contratto col vettore, che non sarà ammesso il sub-contratto da parte di quest’ultimo, e questo sebbene, in mancanza di accordo, la legge comunque vieti tale possibilità.

Qualora, poi, l’utilizzo della sub-vettura si renda necessario ed imprescindibile, sarà utile obbligare il vettore a comunicarne il nominativo e a trasmettere l’attestazione di regolarità contributiva propria e del sub-vettore.

Dal punto di vista del vettore o del sub-vettore, invece, occorrerà prestare attenzione alle condizioni economiche-finanziarie del committente, considerato che l’eventuale azione diretta nei confronti del committente (e del vettore) viene meno in caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
Qualora da vettori, si incarichi del trasporto un sub-vettore, bisognerà prestare attenzione alla regolarità contributiva di quest’ultimo, il quale verrà obbligato a trasmettere la relativa attestazione.

Infine, qualora si sia sub-vettori, bisognerà verificare che il nostro diretto committente non sia a sua volta un sub-vettore, prevedendo le opportune dichiarazioni e garanzie in sede di contratto, il quale, diversamente, come sì è detto, risulterebbe nullo ex lege.

SUPPORTO LEGALE DI TRASPORTOUNITO:

Trasportounito, avvalendosi di Studi Legali specializzati in materia di legislazione inerente il Trasporto della merce, affianca e supporta le Aziende di Autotrasporto sia per decidere l’opportunità di procedere in sede giudiziaria, sia per espletare le necessarie pratiche legali.

Per informazioni:

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